Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le Direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli Economati e le Amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di quelle Provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.
tolto: I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i Consorzi ed i Comuni, secondo le provenienze dei redditi.
tolto: Le banche e gl'istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune o consorzio, ove hanno sede, succursale o agenzia.
tolto: L'imposta principale e i centesimi addizionali saranno riscossi nei luoghi, a cui i redditi saranno stati assegnati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-05-11;2276~art5 · fonte del testo
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