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[1]Le Direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli Economati e le Amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di quelle Provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

[2]I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i Consorzi ed i Comuni, secondo le provenienze dei redditi.

[3]Le banche e gl'istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune o consorzio, ove hanno sede, succursale o agenzia.

[4]L'imposta principale e i centesimi addizionali saranno riscossi nei luoghi, a cui i redditi saranno stati assegnati.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-11;2276~art5 · fonte del testo

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