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[1]I contingenti comunali e consorziali saranno distribuiti fra i contribuenti in ragione dei redditi imponibili dichiarati ed accertati nel riparto dell'imposta del Sono ammesse le rettificazioni dei redditi riferibili alla stessa epoca provenienti da contribuenti, Agenti delle tasse, Commissioni di sindacato e Consigli e Deputazioni provinciali.
[2]Parimente le Giunte comunali faranno alle liste dei contribuenti e degli indigenti le variazioni che occorressero.
[3]La Commissione comunale o consorziale avra' diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla Giunta comunale.
[4]Vi sara' luogo a reclamo avanti alla Commissione provinciale di appello contro la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale.
[5]I nuovi contribuenti saranno pero' tenuti a dichiarare i loro redditi a termini della Legge 14 luglio 1864.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
