Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1870 al 11 aprile 1871. Leggi il testo vigente →

Dal giorno della pubblicazione della presente Legge cessera' di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtu' di Leggi preesistenti si e' continuata a riscuotere in diverse Provincie pei contratti anteriori alla Legge 21 aprile 1862 (n.° 585). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 27 novembre 1878, n. 6058

2

Il Regio Decreto 27 novembre 1878, n. 6058 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera D) che le disposizioni del presente articolo sono pubblicate e andranno in vigore nella Provincia di Roma, a cominciare dal 1 aprile 1871.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1870 al 11 aprile 1871

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 1870

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1865 al 17 dicembre 1870.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 27 novembre 1878, n. 6058

    Il Regio Decreto 27 novembre 1878, n. 6058 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera D) che le disposizioni del presente articolo sono pubblicate e andranno in vigore nella Provincia di Roma, a cominciare dal 1 aprile 1871.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-05-11;2276~art11 · fonte del testo

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