Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1870 al 11 aprile 1871. Leggi il testo vigente →
Dal giorno della pubblicazione della presente Legge cessera' di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtu' di Leggi preesistenti si e' continuata a riscuotere in diverse Provincie pei contratti anteriori alla Legge 21 aprile 1862 (n.° 585). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 27 novembre 1878, n. 6058
2Il Regio Decreto 27 novembre 1878, n. 6058 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera D) che le disposizioni del presente articolo sono pubblicate e andranno in vigore nella Provincia di Roma, a cominciare dal 1 aprile 1871.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1870 al 11 aprile 1871
