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Dal giorno della pubblicazione della presente Legge cessera' di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtu' di Leggi preesistenti si e' continuata a riscuotere in diverse Provincie pei contratti anteriori alla Legge 21 aprile 1862 (n.° 585).
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 17 dicembre 1870
