Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1920 al 20 settembre 1939. Leggi il testo vigente →

[1]Salva la disposizione dell'art. 326 del Codice penale, chiunque accaparri o incetti o comunque sottragga al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessita' o altra merce di uso popolare, e' punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino a L. 5000.

[2]Le materie, generi e merci accaparrate, incettate o comunque sottratte al normale consumo, saranno sequestrate e immediatamente consegnate a Consorzi o Enti cooperativi di produzione o di vendita, all'uopo designati dal prefetto della Provincia, i quali ne curano la vendita a prezzi equi. Le somme ricavate sono devolute allo Stato e da questo destinate alla cooperazione.

[3]Se il colpevole eserciti abitualmente la mediazione, la pena non e' inferiore a un anno di reclusione e a L. 2000 di multa. E' aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 20 settembre 1939

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art6 · fonte del testo

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