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[1]Sul vino della produzione 1921-922, e sulle rimanenze dei precedenti raccolti da accertarsi alla fine del mese di agosto 1921, l'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, sara' applicata nella misura di L. 30 per ettolitro. All'accertamento ed alla riscossione dell'imposta provvedera' direttamente lo Stato, a cui sara' totalmente devoluto il relativo provento per i fini indicati nell'art. 1 della presente legge. 2 In correlazione all'assunzione da parte dello Stato del servizio di riscossione, con speciale Regolamento saranno determinate le norme di accertamento e di riscossione dell'imposta, nonche' i limiti di esenzione per il consumo famigliare o con Regio decreto sara' inoltre provveduto all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per l'organizzazione del servizio ed alle norme per l'ammissione del personale stesso.
[2]Nell'assunzione del personale, ferme rimanendo le norme regolamentari per i requisiti occorrenti, sara' sempre data la preferenza a quello che dai Comuni sara' dimesso per abolizione di cinte daziarie e trasformazione del dazio consumo, rinviando allo stesso decreto il Regolamento della posizione economica del personale medesimo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1131, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino fissata in L. 30 per ettolitro dall'art. 9 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, nei riguardi della produzione 1921-922 e delle rimanenze dei precedenti raccolti, e' ridotta a L. 20 per ettolitro, ed in eguale misura sara' applicata al vino del successivo raccolto".
Testo in vigore dal 28 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
