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[1]Sul vino della produzione 1921-922, e sulle rimanenze dei precedenti raccolti da accertarsi alla fine del mese di agosto 1921, l'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, sara' applicata nella misura di L. 30 per ettolitro. All'accertamento ed alla riscossione dell'imposta provvedera' direttamente lo Stato, a cui sara' totalmente devoluto il relativo provento per i fini indicati nell'art. 1 della presente legge.
[2]In correlazione all'assunzione da parte dello Stato del servizio di riscossione, con speciale Regolamento saranno determinate le norme di accertamento e di riscossione dell'imposta, nonche' i limiti di esenzione per il consumo famigliare o con Regio decreto sara' inoltre provveduto all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per l'organizzazione del servizio ed alle norme per l'ammissione del personale stesso.
[3]Nell'assunzione del personale, ferme rimanendo le norme regolamentari per i requisiti occorrenti, sara' sempre data la preferenza a quello che dai Comuni sara' dimesso per abolizione di cinte daziarie e trasformazione del dazio consumo, rinviando allo stesso decreto il Regolamento della posizione economica del personale medesimo.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1921 al 28 agosto 1921
