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[1]E' raddoppiata, per l'anno solare 1921, la misura delle seguenti tasse:
- a)tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose preziose, di che nell'art. 11 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, modificativo dell'art. 6 della tariffa speciale, allegato B, annessa al testo unico delle leggi sul bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;
- b)tassa di bollo sulle profumerie e specialita' medicinali, di cui nell'art. 5 della tariffa speciale anzidetta, modificato con l'art. 12 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167;
- c)tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini, liquori ed acque minerali di che nei decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2086, e 24 novembre 1919, n. 2177, nel R. decreto 27 maggio 1920, n. 699, e, per le acque minerali nel R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato I.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 26 giugno 1921, n. 953
1Il Regio Decreto 26 giugno 1921, n. 953, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, e' sospesa fino a nuovi provvedimenti".
Testo in vigore dal 9 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
