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E' raddoppiata, per l'anno solare 1921, la misura delle seguenti tasse:
- a)tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose preziose, di che nell'art. 11 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, modificativo dell'art. 6 della tariffa speciale, allegato B, annessa al testo unico delle leggi sul bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;
- b)tassa di bollo sulle profumerie e specialita' medicinali, di cui nell'art. 5 della tariffa speciale anzidetta, modificato con l'art. 12 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167;
- c)tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini, liquori ed acque minerali di che nei decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2086, e 24 novembre 1919, n. 2177, nel R. decreto 27 maggio 1920, n. 699, e, per le acque minerali nel R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato I.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1921 al 9 agosto 1921
