Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1916 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La sovratassa a favore delle Provincie danneggiate dal terremoto, sui trasporti su ferrovie e sulle linee di navigazione, stabilita in via temporanea dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata con la legge 27 giugno 1909, n. 411, e prorogata con l'art. 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, sara' applicata raddoppiando le aliquote indicate nel precedente Art. 14.

[2]Rimane ferma la disposizione speciale contenuta nelle predette leggi, relativa ai biglietti di abbonamento.

[3]Rimangono esenti dalle sovratasse i biglietti della ultima classe comprendendo in ogni caso la terza per le percorrenze di 10 chilometri, se di semplice andata, e di 20 chilometri se di andata e ritorno. 1 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1912, n. 1365

1

La L. 29 dicembre 1912, n. 1365 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 luglio 1912, n. 835, avranno effetto: a) per i trasporti dei viaggiatori e delle merci in servizio interno delle ferrovie esercitate dall'industria privata, delle tranvie e delle linee automobilistiche e di navigazione interna, e nei servizi cumulativi fra loro, dal 1° gennaio 1913; b) per il trasporto delle persone e dei bagagli e cani, sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa, nazionali ed internazionali, dal 1° luglio 1913; c) per il trasporto delle merci sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa nazionali ed internazionali, dalla data di attivazione delle nuove tariffe per le ferrovie dello Stato, previste con l'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con l'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Regio Decreto 15 ottobre 1914, n. 1128

3

Il Regio Decreto 15 ottobre 1914, n. 1128 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A favore dei Comuni e delle Provincie danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in luogo delle addizionali e delle sopratasse sui trasporti stabilito dagli articoli 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, 1 della legge 27 giugno 1909, n. 411, e 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata dall'art. 5 della legge 8 giugno 1913, n. 631, verra' corrisposta per il secondo semestre del corrente esercizio 1914-915 la somma di L. 9.100.000 da inscriversi nello stato di previsione della sposa del Ministero del tesoro".

4

Il Regio Decreto 15 ottobre 1914, n. 1128, come modificato dal Regio Decreto 19 novembre 1914, n. 1442, ha disposto (con l'art 2, comma 1) che "A favore dei Comuni e delle Provincie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, in luogo delle addizionali e delle soprattasse sui trasporti stabilite dagli articoli 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, 1 della legge 27 giugno 1909, n. 411, e 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificato dall'art. 5 della legge 8 giugno 1913, n. 631, verra' corrisposta per il secondo semestre del corrente esercizio 1914-915, la somma di L. 9.100.000, da iscriversi negli stati di previsione dei Ministeri cui riguardano le spese da effettuarsi coi proventi delle addizionali e delle soprattasse predette".

Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1806

5

Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1806 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 luglio 1912, n. 835, con le modificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1912, n. 1365, avranno effetto dalla data in cui sara' pubblicata la nuova edizione delle tariffe e condizioni pei trasporti (continentali e sicule) valevoli per la rete dello Stato, di cui l'art. 2 del Nostro decreto del 28 ottobre 1915, n. 1602, per quanto concerne i trasporti di cose in servizio interno e cumulativo italiano, e dalle date che saranno stabilite di volta in volta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione agli accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere, per i trasporti in servizio cumulativo internazionale".

Testo in vigore dal 13 gennaio 1916 al 22 dicembre 2008

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1915 al 13 gennaio 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1806

    Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1806 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 luglio 1912, n. 835, con le modificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1912, n. 1365, avranno effetto dalla data in cui sara' pubblicata la nuova edizione delle tariffe e condizioni pei trasporti (continentali e sicule) valevoli per la rete dello Stato, di cui l'art. 2 del Nostro decreto del 28 ottobre 1915, n. 1602, per quanto concerne i trasporti di cose in servizio interno e cumulativo italiano, e dalle date che saranno stabilite di volta in volta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione agli accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere, per i trasporti in servizio cumulativo internazionale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-07-14;835~art15 · fonte del testo

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