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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1916 al 22 dicembre 2008. 404 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Alle disposizioni contenute negli articoli 20, n. 5, e 66, ultimo comma, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, nell'art. 3 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e nell'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono sostituite le disposizioni seguenti:

tolto: a) sui biglietti, contromarche e riscontri relativi ai trasporti di persone e di merci su ferrovie, comprese quelle in esercizio economico, e cosi' pure ai trasporti su linee automobilistiche, sara' applicata una tassa di bollo proporzionale allo importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci nella misura dell'uno e mezzo per cento, fatta eccezione dei trasporti di merci a piccola velocita' per i quali sara' applicata l'aliquota di cent. 40 per ogni 100 lire.

tolto: Sono pero' esenti dalla tassa di bollo i biglietti per trasporti in ferrovia di viaggiatori dell'ultima classe comprendendo in ogni caso la terza, se di importo non superiore a mezza lira;

tolto: b) sui biglietti per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori, rimane ferma la tassa di bollo proporzionale al loro importo nella misura dell'uno e mezzo per cento, come e' stabilito dall'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272;

tolto: c) per i trasporti di persone e di merci sulle tramvie intercomunali, sui biglietti, compresi quelli di abbonamento, come sulle contromarche e riscontri, il cui importo sia superiore a 50 centesimi, rimane ferma la tassa di bollo in ragione dell'1 per cento come e' stabilito dall'art. 27 della legge 23 aprile 1911, numero 509.

tolto: Per le tramvie urbane rimane ferma la esenzione da bollo giusta il disposto della legge predetta.

tolto: Le disposizioni recate dal comma c) del presente articolo sono applicabili anche ai trasporti su battelli con motori meccanici per la navigazione interna, rimanendo esenti da bollo quelli sui battelli addetti ai servizi urbani.

tolto: Alle lettere di vettura, o fogli di via, riguardanti i trasporti ferroviari, si applicano, le disposizioni del precedente paragrafo a), in sostituzione di quelle ora vigenti per tali trasporti, e di cui alla legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, art. 20, nn. 14 e 31, ed articolo 63, ed alla legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 34.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e quelli di riscontro per il trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli sui piroscafi di navigazione marittima e sulle vetture pubbliche, sono soggetti alla tassa di centesimi cinque.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1912-07-14;835~art14 · fonte del testo

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