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[1]L'art. 9 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, e' modificato nel modo seguente:
[2]La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito ad un esame pratico. All'esame sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualita' di vice pretori.
[3]L'esame pratico avra' luogo in Roma, sara' in iscritto e a voce, e versera' sulle materie e con le norme che saranno stabilite dal regolamento.
[4]L'uditore, il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, e' dispensato dal servizio.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009
