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[1]Gli stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali e quelli termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini, i quali venissero aperti od esercitati senza l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, saranno fatti chiudere dal prefetto, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 14.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441
2Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati: a) le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini; b) il regolamento per l'esecuzione delle cennate disposizioni, approvato con R. D. 28 settembre 1919, n. 1924".
Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914
7Il Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella citta' di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtu' del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei successivi articoli: [...] le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini".
Testo in vigore dal 26 agosto 1926 al 22 dicembre 2008
