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[1]Gli stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali e quelli termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini, i quali venissero aperti od esercitati senza l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, saranno fatti chiudere dal prefetto, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 14.
[2]Il decreto del prefetto e' provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 11 agosto 1916 al 20 marzo 1923
