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[1]In apposito capitolo del bilancio dell'entrata saranno inscritti:
- a)il provento della vendita di sieri e vaccini, prevista in ogni esercizio finanziario;
- b)il provento delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanita' pubblica e quello della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della sanita' pubblica, in conformita' dei prezzi da approvarsi dal Ministero dell'interno;
- c)il prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art.30 della legge 23 luglio 1896, n. 318.
[2]Una parte di tali proventi e' destinata a far fronte alle spese di cui all'art. 2.
[3]La parte restante e' destinata a costituire il fondo di riserva per le epidemie e per la difesa sanitaria marittima; al quale scopo, a cura del Ministero del tesoro, l'importo relativo sara' versato annualmente alla Cassa depositi e prestiti come deposito volontario a conto fruttifero.
[4]Il fondo serve per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli per spese in casi di epidemie e per quelle di manutenzione e di funzionamento delle stazioni sanitarie normalmente stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno.
[5]I prelevamenti sono fatti con decreto del ministro del tesoro e inscritti nel bilancio del Ministero dell'interno, in aumento dei capitoli corrispondenti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 404
1Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 404 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estesi ai territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, limitatamente alle disposizioni contenute nel testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal commissario per i servizi della marina mercantile, annesso al presente decreto e con le modificazioni in esso contenute, i provvedimenti appresso indicati: [...] 7° Articoli 4 e 6 della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni varie sulla sanita' pubblica".
Testo in vigore dal 13 marzo 1923 al 22 dicembre 2008
