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[1]In apposito capitolo del bilancio dell'entrata saranno inscritti:
- a)il provento della vendita di sieri e vaccini, prevista in ogni esercizio finanziario;
- b)il provento delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanita' pubblica e quello della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della sanita' pubblica, in conformita' dei prezzi da approvarsi dal Ministero dell'interno;
- c)il prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art.30 della legge 23 luglio 1896, n. 318.
[2]Una parte di tali proventi e' destinata a far fronte alle spese di cui all'art. 2.
[3]La parte restante e' destinata a costituire il fondo di riserva per le epidemie e per la difesa sanitaria marittima; al quale scopo, a cura del Ministero del tesoro, l'importo relativo sara' versato annualmente alla Cassa depositi e prestiti come deposito volontario a conto fruttifero.
[4]Il fondo serve per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli per spese in casi di epidemie e per quelle di manutenzione e di funzionamento delle stazioni sanitarie normalmente stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno.
[5]I prelevamenti sono fatti con decreto del ministro del tesoro e inscritti nel bilancio del Ministero dell'interno, in aumento dei capitoli corrispondenti.
Testo in vigore dal 11 agosto 1916 al 13 marzo 1923
