Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I contravventori alle disposizioni contenute al capo IV della presente legge e a quelle del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono puniti con pene pecuniarie da L. 100 a L. 1000. 2 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441

2

Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati: a) le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini; b) il regolamento per l'esecuzione delle cennate disposizioni, approvato con R. D. 28 settembre 1919, n. 1924".

Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914

7

Il Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella citta' di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtu' del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei successivi articoli: [...] le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini".

Testo in vigore dal 26 agosto 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1926

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1923 al 26 agosto 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914

    Il Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella citta' di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtu' del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei successivi articoli: [...] le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1916-07-16;947~art14 · fonte del testo

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