Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1916
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1926 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' data facolta' al Governo del Re di provvedere alle variazioni di bilancio conseguenti alle precedenti disposizioni, nonche' di provvedere con appositi regolamenti, uditi il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato, per la esecuzione delle disposizioni stesse.
tolto: Il regolamento per la esecuzione delle norme contenute al capo IV fissera' il termine entro il quale coloro, che alla data della pubblicazione della presente legge posseggono stabilimenti di produzione e di acque minerali o stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche o affini, dovranno procurarsi la autorizzazione prescritta dalle norme stesse: in difetto di che gli stabilimenti predetti verranno fatti chiudere a termini dell'art. 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1916-07-16;947~art13 · fonte del testo
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