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[1]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere alle variazioni di bilancio conseguenti alle precedenti disposizioni, nonche' di provvedere con appositi regolamenti, uditi il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato, per la esecuzione delle disposizioni stesse.
[2]Il regolamento per la esecuzione delle norme contenute al capo IV fissera' il termine entro il quale coloro, che alla data della pubblicazione della presente legge posseggono stabilimenti di produzione e di acque minerali o stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche o affini, dovranno procurarsi la autorizzazione prescritta dalle norme stesse: in difetto di che gli stabilimenti predetti verranno fatti chiudere a termini dell'art. 9.
Testo in vigore dal 11 agosto 1916 al 20 marzo 1923
