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[1]Alla tabella dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato annessa all'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituita la tabella annessa alla presente legge.

[2]Il maggior provento portato dalla tabella stessa per il diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione e in esportazione, alle budella fresche e salate e alle pelli in importazione, e' integralmente destinato ad aumento del fondo di riserva per le epizoozie di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

Testo in vigore dal 11 agosto 1916 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1916-07-16;947~art12 · fonte del testo

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