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Chiunque eserciti la professione di medico-chirurgo, di veterinario e di farmacista senza essere inscritto nell'albo di uno degli ordini del Regno o durante il tempo per il quale gli fu, dall'autorita' competente dell'ordine cui appartiene, inflitta la sospensione dall'iscrizione, e' soggetto alle sanzioni portate dall'art. 53, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto l° agosto 1907, n. 636. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 7 maggio 1925, n. 793
5Il Regio Decreto 7 maggio 1925, n. 793 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella citta' di Fiume e nel relativo territorio, annessi al Regno col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese, con le norme transitorie, di cui ai successivi articoli: [...] il capo V della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni varie sulla sanita' pubblica".
Testo in vigore dal 5 giugno 1925 al 22 dicembre 2008
