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Chiunque eserciti la professione di medico-chirurgo, di veterinario e di farmacista senza essere inscritto nell'albo di uno degli ordini del Regno o durante il tempo per il quale gli fu, dall'autorita' competente dell'ordine cui appartiene, inflitta la sospensione dall'iscrizione, e' soggetto alle sanzioni portate dall'art. 53, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto l° agosto 1907, n. 636.

Testo in vigore dal 11 agosto 1916 al 5 giugno 1925

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1916-07-16;947~art11 · fonte del testo

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