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[1]Il Ministero dell'interno e' autorizzato a produrre e vendere, al prezzo da fissarsi annualmente con decreto del ministro, il vaccino jenneriano nonche' gli altri vaccini e sieri, e dei quali il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore di sanita', ritenga utile nell'interesse pubblico assumere la produzione e lo smercio. 4
[2]Alla parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1915-916 e' assegnata la somma di L. 260.000, destinata per L. 205.000 alla costruzione e all'arredamento del vaccinogeno e per L. 55.000 al completamento della sezione di controllo dei sieri e vaccini presso il laboratorio di micrografia e batteriologia della Sanita' pubblica e di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 luglio 1904, n. 360.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889
4Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono abrogati: [...] gli articoli 1 e 2 della legge 16 luglio 1916, n. 947, nella parte relativa all'autorizzazione al Ministero dell'interno a produrre e vendere vaccini e sieri, nonche' a costruire, arredare e far funzionare all'uopo un istituto vaccinogeno".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008
