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[1]Il Ministero dell'interno e' autorizzato a produrre e vendere, al prezzo da fissarsi annualmente con decreto del ministro, il vaccino jenneriano nonche' gli altri vaccini e sieri, e dei quali il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore di sanita', ritenga utile nell'interesse pubblico assumere la produzione e lo smercio.

[2]Alla parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1915-916 e' assegnata la somma di L. 260.000, destinata per L. 205.000 alla costruzione e all'arredamento del vaccinogeno e per L. 55.000 al completamento della sezione di controllo dei sieri e vaccini presso il laboratorio di micrografia e batteriologia della Sanita' pubblica e di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 luglio 1904, n. 360.

Testo in vigore dal 11 agosto 1916 al 30 gennaio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1916-07-16;947~art1 · fonte del testo

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