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[1]L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere suddette sara' stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
[2]La liquidazione dei contributi dello Stato e dei Comuni sara' fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interverra' un funzionario del Genio civile.
[3]Le quote a carico dei Comuni e dello Stato saranno versate alla Provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione.
[4]L'Amministrazione dello Stato ha facolta' di affidare, mediante speciali convenzioni, alle Provincie di Calabria e Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette Provincie. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1685
4Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1685 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'art. 10, ultimo capoverso della legge 7 aprile 1917, n. 601 contenente nuove disposizioni per la esecuzione di opere pubbliche in Basilicata ed in Calabria e' estesa a tutte le altre Provincie del Regno".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
