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[1]L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere suddette sara' stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
[2]La liquidazione dei contributi dello Stato e dei Comuni sara' fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interverra' un funzionario del Genio civile.
[3]Le quote a carico dei Comuni e dello Stato saranno versate alla Provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione.
[4]L'Amministrazione dello Stato ha facolta' di affidare, mediante speciali convenzioni, alle Provincie di Calabria e Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette Provincie.
Testo in vigore dal 2 maggio 1917 al 21 dicembre 1921
