Art. 7
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[1]Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.
[2]In verun caso pero' la esclusione contemplata dal presente articolo potra' avere una durata minore di un anno.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
