Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Non possono essere assunti all'ufficio di giurato:
[2]1.° coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati preveduti dall'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;
[3]2.° coloro che, essendo stati assoluti dall'imputazione di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, o avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non possano ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che la imputazione sia cancellata dai registri penali;
[4]3° i pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico, rimossi o destituiti dall'impiego, quando pero' la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuto disonorante;
[5]4.° gli avvocati e procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;
[6]5.° gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza)).
Testo in vigore dal 17 dicembre 1889 al 16 dicembre 2009
