Art. 6
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[1]Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:
[2]1° Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;
[3]2° Coloro che essendo stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere, ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;
[4]3° I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando pero' la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuta disonorante;
[5]4° Gli avvocati e procuratori rimossi dallo esercizio della loro professione;
[6]5° Le persone sospette secondo il Codice penale.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 17 dicembre 1889
