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[1]Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:

[2]1° Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

[3]2° Coloro che essendo stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere, ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

[4]3° I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando pero' la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuta disonorante;

[5]4° Gli avvocati e procuratori rimossi dallo esercizio della loro professione;

[6]5° Le persone sospette secondo il Codice penale.

Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 17 dicembre 1889

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1937~art6 · fonte del testo

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