Art. 51
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[1]Il giuri', composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, cominciera' a funzionare il 1° gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1874.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]P. O. Vigliani.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
