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[1]Qualunque persona, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento abbia sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sara' punita con la pena del carcere estensibile da sei mesi a due anni.

[2]Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, intimidazioni, o minacce, o artifizi colpevoli, la pena potra' essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

[3]Le pene stabilite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso della sua autorita'.

[4]Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.

Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1937~art48 · fonte del testo

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