Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'articolo 44 sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilita' politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
