Art. 41
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[1]((Se il dibattimento riguardi piu' imputati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui nel precedente articolo. La ricusazione puo' ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal pubblico ministero raggiungano il numero di dodici, o di quattordici nel caso menzionato nella prima parte dell'articolo 39.
[2]In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regola tra gli imputati l'ordine nel quale sono ammessi a ricusare; e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso si intendono ricusati anche dagli altri, fino a che non sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.
[3]Se l'accordo tra piu' imputati riguardi una parte soltanto delle ricusazioni, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verra' fissato dalla sorte)).
Testo in vigore dal 29 ottobre 1913 al 16 dicembre 2009
