Art. 41
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[1]Se la causa comprende piu' accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa puo' ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal Ministero Pubblico, raggiungano il numero di quattordici.
[2]In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolera' fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.
[3]Se l'accordo tra piu' accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verra' fissato dalla sorte.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 29 ottobre 1913
