Art. 4
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[1]Sono dispensati dall'ufficio di giurato:
[2]1° I senatori e i deputati durante le sessioni parlamentari;
[3]2° Gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente; 3° I medici, chirurghi e veterinari, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non havvi che un solo esercente in queste professioni.
[4]Sono dispensati sopra loro domanda gl'impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
