Art. 37
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[1]Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:
[2]1° Le persone che tra loro siano parenti ed affini fino al secondo grado;
[3]2° Gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;
[4]3° Il tutore o protutore;
[5]4° L'amministratore della Societa' o stabilimento danneggiato;
[6]5° Coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;
[7]6° Le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'articolo 2 o che sono contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 29 ottobre 1913
