Art. 3
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[1]Non sono iscritti sulla lista dei giurati:
[2]1° I Ministri del Re;
[3]2° I segretari generali e direttori generali dei Ministeri;
[4]3° I membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
[5]4° I prefetti delle provincie ed i sottoprefetti dei circondari; 5° I ministri di qualunque culto;
[6]6° I militari ed assimilati in effettivo servizio;
[7]7° Gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;
[8]8° I funzionari dell'ordine giudiziario;
[9]9° Gli uscieri.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
