Art. 2
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[1]Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:
[2]I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;
[3]II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, ne' piu' di sessantacinque anni compiuti;
[4]III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:
[5]1° I senatori e i deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti Legislature;
[6]2° I membri o socii delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti ed i dottori dei collegi universitarii;
[7]3° Gli avvocati ed i procuratori presso le Corti ed i tribunali, ed i notai;
[8]4° I laureati e licenziati in una Universita', e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;
[9]5° I professori insegnanti o emeriti od onorarii delle Facolta' componenti le Universita' degli studi, e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;
[10]6° I professori insegnanti, o emeriti, od onorarii degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;
[11]7° I professori insegnanti, emeriti od onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;
[12]8° Gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;
[13]9° I presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;
[14]10. Coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;
[15]11. I funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;
[16]12. Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;
[17]13. Gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati;
[18]14. Tutti i sindaci non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;
[19]15. Coloro che sono stati conciliatori;
[20]16. I membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;
[21]17. I direttori o presidenti dei comizi agrari;
[22]18. I direttori o presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capo luoghi di comune di oltre seimila abitanti;
[23]19. I membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;
[24]20. Gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e d'industria, le Casse di risparmio, le Societa' di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;
[25]21. Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
