Art. 13
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La Giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle Commissioni comunali; cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati omessi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere giurato.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
