Art. 12
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[1]Gli elenchi cosi' formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune e' compreso.
[2]Entro la seconda meta' del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei comuni compresi nel medesimo.
[3]Il pretore e i sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.
[4]Il pretore presiede la Giunta e puo' farsi rappresentare dal vicepretore solamente in caso di grave, e legittimo impedimento, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del sindaco.
[5]Nei mandamenti composti di un solo comune e nei comuni divisi in piu' mandamenti, la Giunta mandamentale sara' composta dal pretore, dal sindaco e da tre assessori o consiglieri comunali. E dove, in questi casi, il Consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della Giunta, oltre il commissario governativo, tre assessori o consiglieri comunali della disciolta amministrazione, designati dal pretore piu' anziano di nomina.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
