Art. 1
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[1]Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono abrogate.
[2]Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giuri' si procede secondo le norma stabilite dal titolo I e II della presente legge.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
