Art. 2 — Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze

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La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3. E' ammessa la presentazione delle domande a due provveditorati agli studi.

Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 19 giugno 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-06-13;282~art2 · fonte del testo

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