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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono condonate a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova le quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1897, n. 35, per spedalita' dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici, maturatesi fino al 30 settembre 1899.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 31 maggio 1928 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 5 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
