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[1]L'Autorita' marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della Federazione nazionale fascista della gente del mare o dei lavoratori della pesca, o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, puo' disporre che le Commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualita', sia per la loro quantita' in relazione al viaggio da compiere.

[2]Dell'accertamento sara' fatto apposito processo verbale che sara' comunicato immediatamente all'Autorita' marittima per i provvedimenti di sua competenza.

[3]Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorita' marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, ne ordinera' lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art85 · fonte del testo

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