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[1]Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

[2]Puo' essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonche' atto ad impedire il condensamento dell'umidita'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art6 · fonte del testo

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