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Le casse di deposito, da destinarsi esclusivamente per l'acqua dolce, ad eccezione dei gavoni e dei doppi fondi devono essere di metallo, cementate a pennello, munite di passo d'uomo situato su una delle pareti laterali, con portello a chiusura ermetica e con tubi d'aria conformati in modo che non permettano l'introduzione di corpi estranei. La capacita' totale delle casse di deposito deve essere tale da contenere, oltre la quantita' d'acqua prevista nell'art. 56 per ogni persona dell'equipaggio, anche un supplemento di riserva pari alla meta' del fabbisogno complessivo stabilito nell'articolo stesso e cio' indipendentemente dai quantitativi di acqua fissati per i passeggeri.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art59 · fonte del testo

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