Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte, ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.

[2]Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche e da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari