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[1]Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilita' di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresi' in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

[2]Gli alloggi devono altresi' essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilita' per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art3 · fonte del testo

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