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[1]In adatti locali e in prossimita' dei lavandini, devono essere installate le docce per i comuni di coperta, di macchina e di camera, nelle seguenti proporzioni:

[2]una doccia per ogni dieci conviventi, lino al numero di 50; una doccia in piu' per ogni 15 conviventi da 51 a 125; una doccia in piu' per ogni 20 conviventi da 126 a 325; una doccia in piu' per ogni 25 conviventi da 326 in poi.

[3]Le frazioni di tali aliquote saranno conteggiate come numeri interi.

[4]Tali doccie devono essere fornite di acqua dolce, calda e fredda, ed eventualmente anche di acqua salata, purche', in quest'ultimo caso l'erogazione di questa sia effettuata con apposito dispositivo separato.

[5]La quantita' di acqua dolce, per ogni docciatura, e' quella indicata nell'art. 56.

[6]Qualora la doccia sia unica a bordo dovra' essere ubicata nelle immediate vicinanze dell'alloggio del personale di macchina.

[7]Ciascuna doccia deve essere completata con una vaschetta o altro dispositivo per bagnapiedi con adatto sedile, anche abbattibile, e con carabottino sul pavimento.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art24 · fonte del testo

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